Introdotti dall’art. 21 della legge n. 183/2010 (il cd collegato lavoro) i CUG hanno assunto - unificandole – le funzioni attribuite dalla legge e dai contratti collettivi al Comitato per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. I CUG portano ad un ampliamento delle garanzie per i pubblici dipendenti perché contrastano ogni forma di discriminazione e violenza sul luogo di lavoro assumendo un approccio unitario e organico per la tutela delle condizioni di lavoro e il benessere organizzativo interno.
Nel 2011, la Direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 4 dell'art. 57 del d.lgs 165/2001, detta Linee guida per il funzionamento dei comitati unici di garanzia, che le amministrazioni pubbliche, di cui all’art 1, comma 2, del d.lgs.165/2001, sono obbligate a costituire.
I CUG devono svolgere attività propositiva, consultiva e di verifica per le quali sono necessarie alcune condizioni organizzative fra cui:
- l’adozione di un proprio Regolamento interno,
- uno stretto raccordo con il vertice amministrativo, con il/la Consigliere/a Nazionale di Parità e con l’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
- relazioni virtuose con gli OIV per rafforzare, attraverso l’introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, la valutazione delle perfomance.